martedì
16 Aprile, 2024

STATUTI DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE

LA VITA NELLA CONGREGAZIONE

CAPITOLO I

L’attività apostolica (aa. 10-18)

  1. — Le opere apostoliche che, dopo attento esame, dovessero risul- tare ai giorni nostri non più rispondenti alla vocazione della Congre- gazione, siano gradualmente abbandonate.
  2. — Nel contesto attuale di globalizzazione, molteplici fattori e situazioni mettono alla prova la fede e rappresentano delle sfide per i metodi tradizionali di evangelizzazione. I confratelli prenderanno seriamente in considerazione tutto ciò, convinti che questa situazione esige da loro una testimonianza personale e comunitaria di fede solida nel Dio di Gesù Cristo e la ricerca di nuove vie per realizzare bene la loro vocazione di evangelizzatori dei poveri.
  3. — Le province e le singole case collaboreranno volentieri, in spi- rito di fraternità, sia tra loro sia con il clero diocesano e con gli istituti religiosi, come anche con i laici, in tutto ciò che si riferisce alle inizia- tive apostoliche.
  4. — I confratelli si inseriranno nel dialogo ecumenico; saranno attivamente presenti insieme con gli altri, siano essi cristiani o no, a tutte le realtà di indole religiosa, sociale e culturale.
  5. — Per le missioni « ad Gentes », si tengano presenti le seguenti norme:
  1. attuando il principio di corresponsabilità, le province, o spon- taneamente o su invito del Superiore generale, si prestino aiuto reci- proco;
  2. le singole province, o più province insieme, si assumano la responsabilità di almeno uno dei territori di missione, inviandovi con- fratelli come operai nella messe del Signore;
  1. sia concessa ai confratelli la possibilità di aiutare, in modo concreto, le opere delle missioni, anche offrendosi per il ministero dell’evangelizzazione in quei luoghi;
  2. si stimolino i confratelli a prender parte alle opere missionarie della Chiesa universale e locale. Anche le opere missionarie proprie della Congregazione siano organizzate in modo appropriato.
  1. — I missionari che vengono inviati alle missioni « ad Gentes », mediante la conoscenza della situazione del luogo dove lavoreranno,   si preparino con diligenza ai compiti speciali che vi dovranno svolgere, affinché l’attività pastorale che intraprenderanno risponda fruttuosa- mente alle necessità del luogo.
  2. — § 1. I confratelli avranno particolare cura di promuovere e assistere, nelle loro attività apostoliche, la Famiglia Vincenziana e le Associazioni laicali vincenziane che ne fanno parte.

§ 2. Tutti i confratelli dovranno essere preparati in modo ade- guato a rendere questo servizio ai diversi rami della Famiglia Vincen- ziana ed essere disponibili a renderlo, quando viene loro richiesto.

§ 3. Il cuore di questo servizio consisterà nella condivisione della propria esperienza di fede alla luce degli insegnamenti della Chiesa e dello spirito vincenziano. Perché questo servizio sia rispondente alle necessità di oggi, si dovrà avere cura della necessaria formazione teo- logico-spirituale, tecnica, professionale e politico-sociale.

§ 4. In occasione della chiusura di case, si presterà una particolare attenzione per facilitare la continuità dei gruppi laicali che condividono lo spirito vincenziano.

  1. — Si promuovano tra le province incontri per approfondire la conoscenza della vocazione dei missionari e di quei metodi dell’attività pastorale che con più efficacia rispondano alle concrete situazioni e mutamenti delle cose e delle persone.
  2. — § 1. È compito delle province emanare, secondo le circostanze, norme riguardanti l’attività sociale, e determinare mezzi concreti con cui possa essere affrettata la realizzazione della giustizia sociale.

§ 2. Inoltre i confratelli, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo, offriranno la loro collaborazione alle associazioni che si propongono di difendere i diritti umani e di promuovere la giustizia e la pace.

  1. — § 1. Tra le attività apostoliche della Congregazione vanno annoverate le parrocchie, purché l’apostolato che i confratelli vi eser- citano sia in consonanza con il fine e la natura del nostro Istituto,         e sia richiesto dall’insufficiente numero di pastori.

§ 2. Queste parrocchie della Congregazione devono essere real- mente formate, in gran parte, da poveri, oppure devono essere annesse a seminari in cui i confratelli formano i giovani all’attività pastorale.

  1. — § 1. I confratelli, consapevoli della grande importanza della formazione dei giovani e degli adulti, assumeranno il compito di inse- gnanti e di educatori là dove ciò sia necessario per realizzare il fine della Congregazione.

§ 2. Tale compito si deve svolgere non solo nelle scuole di ogni tipo, ma anche nelle famiglie, nei posti di lavoro, anzi in ogni ambiente sociale frequentato da giovani e adulti.

§ 3. Le scuole, i collegi e le università, secondo le esigenze dei vari luoghi, accolgano i poveri per favorirne la promozione. Affermando poi il valore dell’educazione cristiana, e impartendo una formazione sociale cristiana, cerchino di istillare negli alunni il senso del povero, secondo lo spirito del Fondatore.

  1. — Tra gli strumenti di cui la Congregazione si serve nell’opera di evangelizzazione, si tenga il dovuto conto dei mezzi tecnici di comu- nicazione sociale per una diffusione più ampia ed efficace della parola di salvezza.

CAPITOLO II

La vita comunitaria (aa. 19-27)

  1. — I confratelli ammalati e anziani o in situazioni di particolare necessità, uniti in modo speciale al Cristo sofferente, prendono parte alla nostra opera di evangelizzazione. Ci preoccuperemo di assisterli  in modo conveniente. Qualora non sia più possibile accoglierli nella casa in cui hanno svolto il loro servizio, il Visitatore con il suo Consi- glio avrà la responsabilità di prendere la decisione più adatta, dopo aver attentamente valutato le diverse possibilità e ascoltato il confra- tello bisognoso di assistenza.
  2. — § 1. I confratelli che, a causa dei ministeri loro affidati dalla Congregazione, sono costretti a vivere soli, faranno il possibile per trascorrere un po’ del loro tempo in comunità, per sperimentare i valori della comunità. Da parte nostra, saremo loro vicini per rendere meno pesante la loro solitudine e saremo solleciti nell’invitarli a condividere qualche volta con noi la vita fraterna e l’apostolato.

§ 2. Faremo poi il possibile per offrire il nostro aiuto fraterno e tempestivo ai confratelli che si trovassero in qualche difficoltà.

  1. — § 1. Osserveremo fedelmente i doveri verso i genitori, con quella moderazione che ci consenta di adempiere la nostra missione e di essere fedeli alla vita comunitaria.

§ 2. Accoglieremo a cuore aperto nelle nostre case confratelli, sacerdoti e altri ospiti.

§ 3. Tratteremo con generosità i poveri che ci chiederanno soc- corso, cercando di aiutarli a uscire dalle loro difficoltà.

§ 4. Estenderemo di buon animo i nostri rapporti fraterni a tutti coloro che condividono con noi la vita e il lavoro.

  1. — Il progetto comunitario, che ogni comunità elabora, possi- bilmente all’inizio dell’anno di lavoro, comprenda: l’attività apostolica, la preghiera, l’uso dei beni, la testimonianza cristiana nel luogo dove   si lavora, la formazione permanente, i tempi di riflessione comunitaria, il tempo necessario di sollievo e di studio, l’organizzazione della gior- nata. Tutto ciò dovrà essere sottoposto a revisione periodica.

CAPITOLO III

La castità, la povertà, l’obbedienza e la stabilità (aa. 28-39)

  1. — § 1. L’Assemblea provinciale adatti le norme circa la pratica della povertà, in conformità con le Costituzioni e con lo spirito delle Regole comuni e dello statuto fondamentale sulla povertà, dato alla Congregazione da Alessandro VII, nel Breve « Alias Nos supplica- tionibus ».

§ 2. Le singole province e le comunità locali, in base alle diverse esigenze dei luoghi e delle situazioni, ricerchino il modo di osservare la povertà evangelica, e su di esso si esaminino periodicamente, convinti che la povertà non solo è il baluardo della Comunità (cf. RC III, 1),     ma anche presupposto di rinnovamento e segno di progresso della nostra vocazione nella Chiesa e nel mondo.

  1. — Le province, le comunità locali e ogni confratello si impegne- ranno seriamente ad approfondire il voto di stabilità, che comprende il dono totale di se stessi alla sequela di Cristo evangelizzatore dei poveri e la fedeltà a rimanere per tutta la vita nella Congregazione della Missione.

CAPITOLO IV

La preghiera (aa. 40-50)

  1. — Attenderemo fedelmente alle pratiche di pietà tradizionali nella Congregazione, secondo il progetto comunitario, specialmente alla lettura della Sacra Scrittura e in modo particolare del Nuovo Testamento, al culto dell’Eucaristia, alla meditazione in comune, all’esame di coscienza, alla lettura spirituale, agli esercizi spirituali annuali e alla direzione spirituale.

CAPITOLO V

I membri della Congregazione

  1. L’ammissione in Congregazione (aa.  53-58)
  1. — § 1. Il seminario interno ha inizio quando, dal Direttore o da chi ne fa le veci, il candidato viene dichiarato ammesso, secondo le Norme provinciali.

§ 2. La Congregazione, a tempo debito e se ritenute necessarie, prenderà cautele valide anche in foro civile, affinché, nel caso che un confratello si ritiri spontaneamente o venga dimesso, siano rispettati nel modo dovuto i diritti sia del confratello che della Congregazione.

  1. — I Proponimenti vengono emessi nella Congregazione della Missione secondo una formula che può essere diretta o dichiarativa:
  1. Formula diretta: Signore, mio Dio, io N.N. propongo di dedi- carmi fedelmente all’evangelizzazione dei poveri per tutta la mia vita nella Congregazione della Missione, seguendo Cristo evangelizzatore. Propongo perciò di osservare, con l’aiuto della tua grazia, la castità,   la povertà e l’obbedienza, secondo le Costituzioni e gli Statuti del nostro Istituto.
  2. Formula dichiarativa: Io N.N. propongo di dedicarmi fedel- mente all’evangelizzazione dei poveri per tutta la mia vita nella Con- gregazione della Missione, seguendo Cristo evangelizzatore. Propongo perciò di osservare, con l’aiuto della grazia di Dio, la castità, la po- vertà e l’obbedienza, secondo le Costituzioni e gli Statuti del nostro Istituto.
  1. — § 1. L’emissione dei proponimenti deve avvenire alla pre- senza del Superiore o di un altro confratello da lui designato.

§ 2. Sarà compito dell’Assemblea di ciascuna provincia stabilire altre disposizioni circa l’emissione o la rinnovazione dei proponimenti

e circa qualche forma di vincolazione temporanea che si potrebbe aggiungere, come anche circa i diritti e i doveri che i confratelli godono a partire dalla loro ammissione in Congregazione fino alla loro incor- porazione ad essa.

  1. — Ulteriori determinazioni riguardanti il tempo dell’emissione dei voti sono di competenza dell’Assemblea provinciale di ciascuna provincia.
  2. — In casi particolari, l’Assemblea provinciale può proporre all’approvazione del Superiore generale con il consenso del suo Consi- glio una formula propria per l’emissione dei proponimenti e dei voti, conservando però gli elementi essenziali contenuti nelle formule pre- stabilite.

  1. Diritti e doveri dei membri della Congregazione (aa. 59-64)
  1. — Sono privi del diritto di voce attiva e passiva:
  1. coloro che, per indulto, vivono fuori della Congregazione, secondo il diritto proprio della Congregazione e la clausola apposta a tale indulto;
  2. i confratelli elevati all’ordine dell’Episcopato o anche solo nominati, finché sono in carica, ed anche dopo, a meno che non ritor- nino alla vita di Comunità;
  3. i Vicari, i Prefetti e gli Amministratori Apostolici, anche se non Vescovi, finché sono in carica, a meno che non siano, allo stesso tempo, Superiori di una casa della Congregazione.
  1. — § 1. Oltre a quelli indicati nei canoni 171, § 1, nn. 3-4; 1336,

§ 1, n. 2 e negli art. 70 e 72, § 2 delle Costituzioni della Congregazione della Missione, sono privi di voce attiva e passiva anche coloro che, quando devono esercitare il diritto di voce attiva e passiva sia nella Congregazione, sia nella provincia, sia nella casa, sono in qualsiasi modo illegittimamente assenti, cioè:

  1. coloro che sono assenti dalla Congregazione, senza il dovuto permesso, quando la loro assenza superi il  tempo  di  sei mesi;
  2. coloro che hanno ottenuto il dovuto permesso, ma, trascorso il tempo, non l’hanno rinnovato (cf. Cost. art. 72, § 2);
  3. coloro che non stanno ai termini stabiliti nei loro permessi di risiedere fuori della comunità (cf. Cost. art. 67, § 2);
  4. coloro che hanno superato i tre anni di permesso, eccetto che per motivi di salute, di studio o di apostolato da esercitare a nome della Congregazione (cf. Cost. art. 67, § 2).

§ 2. Nei casi dubbi, il Visitatore, con il consenso del proprio Con- siglio, decide se il confratello gode di voce attiva e passiva, conside- rando attentamente la sua situazione in provincia, il diritto proprio della Congregazione e le Norme provinciali.

§ 3. Quanto detto per la voce attiva e passiva vale anche per le consultazioni stabilite dal diritto proprio della Congregazione e dalle Norme provinciali.

  1. — § 1. A ciascun confratello sono dovuti, dopo la sua morte, suffragi da parte di tutta la Congregazione.

§ 2. Ogni mese, ciascun confratello, secondo la sua condizione, offra una Messa per i vivi e per i defunti di tutta la famiglia vincenziana, ed anche per i genitori, i parenti e i benefattori, aggiungendo un’inten- zione speciale per la conservazione dello spirito originario della Con- gregazione.

§ 3. Ciascun confratello offra parimente una seconda Messa per i confratelli di tutta la Congregazione morti nel mese precedente.

§ 4.  Altre disposizioni siano stabilite da ciascuna  provincia.

  1. — Ogni confratello incorporato alla Congregazione ha diritto, ogni mese, alla celebrazione di alcune Messe secondo la propria inten- zione, senza riceverne l’offerta. Spetta alle singole province stabilire le norme circa il numero e il modo di celebrare queste Messe.

  1. Ascrizione dei confratelli ad una provincia e ad una casa

(aa. 65-67)

  1. — § 1. Il Superiore generale, gli Assistenti, il Segretario e l’Eco- nomo generale, il Procuratore generale presso la Santa Sede, durante   il loro incarico, agli effetti giuridici, non appartengono ad alcuna provincia.

§ 2. Gli altri confratelli che prestano servizio negli uffici della Curia generalizia continuano ad appartenere alla loro provincia d’ori- gine, rimanendo iscritti a una delle sue case, con una destinazione temporanea alla Curia, in base ad una convenzione stipulata tra il Superiore generale e il Visitatore della provincia del confratello.

  1. — § 1. Ogni membro della Congregazione della Missione viene ascritto alla provincia per la quale i Superiori lo ammettono legit- timamente in Congregazione. Tale provincia si chiama provincia di origine.

§ 2. Una nuova ascrizione, un confratello l’acquisisce mediante la destinazione da una provincia ad un’altra, fatta legittimamente dai Superiori. Tale provincia si chiama provincia di destinazione.

  1. — Per il passaggio di un confratello da una provincia ad un’al- tra, salva sempre l’autorità del Superiore generale, si richiede soltanto che i Superiori maggiori competenti, dopo aver sentito il confratello,   si accordino fra di loro. Se però il confratello fosse contrario, il trasfe- rimento a un’altra provincia non può avvenire senza l’approvazione del Superiore generale.
  2. — Il Superiore generale, allo scadere del suo ufficio, ha il diritto di scegliersi una provincia.
  3. — § 1. L’ascrizione alla provincia di destinazione può avvenire per un periodo indeterminato o determinato.

§ 2. Nei due casi, i due Visitatori:

  1. preciseranno per iscritto in una convenzione i diritti e doveri del confratello e delle due province;
  2. redigeranno dei documenti di trasferimento da conservare negli archivi delle due province;
  3. il Visitatore della provincia da cui il confratello è stato trasfe- rito invierà al Segretario generale la comunicazione della nuova ascrizione.

§ 3. Nel caso di un’ascrizione temporanea, scaduto il suo tempo,  il confratello ritorna ad essere immediatamente membro della provin- cia da cui era stato trasferito, a meno che i Visitatori, dopo aver sentito il confratello, non abbiano convenuto diversamente tra loro, sempre per iscritto, in conformità con gli Statuti.

  1. — Un confratello viene ascritto ad una casa o ad un gruppo costituito a modo di casa, mediante la destinazione fatta dal legittimo Superiore.

  1. Uscita e dimissione dalla Congregazione (aa. 68-76)
  1. — L’autorità di riammettere qualcuno in Congregazione l’hanno:
  1. il Superiore generale, sentito il suo Consiglio, per tutti;
  2. il Visitatore, sentito il suo Consiglio e il Visitatore della pro- vincia dalla quale il confratello è uscito o fu dimesso, per coloro che non erano ancora stati incorporati alla Congregazione.

CAPITOLO VI

La formazione

I — LA PASTORALE VOCAZIONALE

  1. — La pastorale vocazionale esige da parte nostra la preghiera assidua (Mt 9,37) e la testimonianza schietta, totale e gioiosa di una vita  apostolica  e  comunitaria,  soprattutto  quando  gli  adolescenti  e  i giovani lavorano con noi nella missione vincenziana, formandosi nella fede.
  2. — § 1. Le province, le case e i singoli confratelli pongano ogni cura nel suscitare nuovi candidati per la missione vincenziana.

§ 2. Le province studino i mezzi più adatti per promuovere le vocazioni e coltivarle, ed elaborino un piano provinciale che risponda adeguatamente allo scopo.

§ 3. Il Visitatore, sentito il suo Consiglio, nominerà un animatore vocazionale, che dovrà coordinare nelle nostre opere le varie iniziative per promuovere le vocazioni.

  1. — I candidati che desiderano entrare nella Congregazione devono aver già fatto la loro scelta di vita cristiana, il proposito di dedicarsi all’apostolato e la scelta di esercitarlo nella comunità vincen- ziana. In caso contrario, bisogna aiutarli a fare queste scelte, in modo progressivo, mediante la pastorale giovanile oppure, dove ci sono, nelle Scuole Apostoliche.
  2. — La formazione dei candidati, adeguata alla loro età, si fondi soprattutto sulla vita fraterna, l’ascolto assiduo della parola di Dio, le celebrazioni liturgiche, l’attività apostolica svolta insieme con gli edu- catori, l’orientamento personale di ciascuno, lo studio e il lavoro.

II — LA FORMAZIONE DEI MEMBRI DELLA CONGREGAZIONE

  1. Principi generali (aa. 77-81)
  1. — Oltre alla formazione comune, occorre, nei limiti del possi- bile, provvedere per ciascuno dei nostri giovani una formazione pro- fessionale specifica, che li renda idonei ad espletare fruttuosamente le opere di apostolato loro assegnate dalla Congregazione e più corrispon- denti alle loro attitudini.
  2. — § 1. Ogni provincia elaborerà un piano di formazione che sia in accordo con i principi sopra indicati, con i documenti e le direttive

della Chiesa e della Congregazione della Missione, e che risponda alle diverse esigenze locali.

§ 2. Parimente il Visitatore nomini una commissione per la for- mazione, la quale avrà l’incarico di elaborare e di aggiornare il piano per la formazione, e di trattare quanto è connesso con il graduale pro- cesso educativo.

  1. — Ogni provincia provveda, con l’aiuto della commissione per  la formazione, a regolare e a favorire la formazione permanente sia comunitaria che personale.

  1. Il seminario interno (aa. 82-86)
  1. — Il seminario interno, secondo le necessità, può essere provin- ciale o interprovinciale. Nei due casi può compiersi in una o in più case della Congregazione scelte dal Visitatore o dai Visitatori interes- sati, con il consenso dei loro Consigli.
  2. — In circostanze particolari, e considerando la maturità umana e cristiana dei candidati, il Visitatore potrà fare opportuni adattamenti.

  1. Il seminario maggiore (aa. 87-90)
  1. — § 1. La casa del seminario maggiore può essere, a seconda delle necessità, propria a ciascuna provincia o comune a più province.

§ 2. Per compiere il corso degli studi ecclesiastici, i nostri studenti possono essere inviati in un’altra provincia o ad un istituto approvato. In tal caso però si provveda che essi conducano vita comune, secondo le consuetudini della Congregazione, e ricevano una conveniente for- mazione vincenziana.

§ 3. Nelle case di formazione fiorisca la vita di famiglia e si pon- gano le premesse per una fraternità tra membri della stessa provincia. Se però gli studenti fossero numerosi, si possono dividere, con criteri opportuni, in gruppi minori, per provvedere meglio alla formazione personale di ciascuno.

  1. — Il Visitatore, sentiti  i  Superiori  e  il  suo  Consiglio,  può, per giusti motivi, concedere agli studenti, durante il periodo della formazione, di interrompere gli studi e di vivere fuori della casa di formazione.
  2. — Si favorisca la mutua conoscenza tra gli studenti delle diverse province della Congregazione.
  1. La formazione dei Fratelli (aa. 91-92)

48. — Una formazione culturale e professionale specifica per i Fra- telli deve essere debitamente realizzata attraverso un corso di studio legalmente riconosciuto, affinché essi possano conseguire un titolo o un diploma conveniente.

  1. I Superiori e gli insegnanti (aa. 93-95)
  1. — Il seminario maggiore, quale centro di formazione, aiuti i confratelli impegnati nelle diverse attività. Gli stessi educatori e inse- gnanti si dedichino a opere di apostolato.
  2. — Si abbia cura che nelle case di formazione vi siano, secondo la necessità, confratelli idonei che esercitino l’ufficio di confessori e di direttori spirituali.

 

 L’ORGANIZZAZIONE

SEZIONE  I IL GOVERNO

CAPITOLO I

L’amministrazione centrale

  1. Il Superiore generale (aa. 101-107)
  1. — Oltre alle facoltà che gli vengono attribuite dal diritto universale, o per concessione speciale, il Superiore generale ha il compito di:
  1. esercitare nei confronti delle viceprovince le medesime facoltà che ha per le province;
  2. salvo il diritto di compiere la visita canonica, se le circostanze lo richiedono, visitare, almeno una volta durante il suo mandato, per- sonalmente o per mezzo di altri, le province e le viceprovince per animarle e rendersi conto della situazione loro e dei confratelli;
  3. a) con il consenso del suo Consiglio e dopo aver consultato gli interessati, accettare missioni offerte alla Congregazione dalla Sede Apostolica o dagli Ordinari del luogo, tenendole sotto la propria giurisdizione o affidandole a una provincia o a un gruppo di province; rinunciare a quelle che le erano state affidate,

b) con il consenso del suo Consiglio e dopo aver sentito gli interessati, costituire delle équipes missionarie sotto la pro- pria giurisdizione o affidarle a una provincia o a un gruppo di province;

  1. concedere ai Visitatori la facoltà di accettare o di rifiutare missioni concesse dagli Ordinari del luogo fuori del territorio di qual- siasi provincia della Congregazione;
  2. con il consenso del suo Consiglio, e dopo aver sentito i Visita- tori e i Vicevisitatori, a tempo opportuno, prima dell’Assemblea gene- rale, nominare la commissione preparatoria;
  3. promulgare quanto prima le decisioni dell’Assemblea generale;
  4. con il consenso del suo Consiglio, e nel rispetto delle norme stabilite, stipulare i contratti di maggiore rilievo;
  5. per motivi gravi, con il consenso del suo Consiglio, e dopo aver sentito il Visitatore della provincia, i Consultori e, se il tempo lo con-

sente, un gran numero di confratelli, governare per breve tempo una provincia mediante un amministratore munito delle facoltà delegate dallo stesso Superiore generale;

  1. con il consenso del suo Consiglio e dopo aver sentito i Visitatori e i confratelli interessati, trasferire confratelli da una provincia ad un’altra;
  2. concedere a confratelli legittimamente separati dalla Congre- gazione i suffragi in uso per i nostri defunti;
  3. con il consenso del suo Consiglio, in casi particolari e per giusti motivi, dispensare dagli Statuti e dai Decreti dell’Assemblea generale;
  4. con il consenso del suo Consiglio e dopo aver consultato i Visitatori interessati, nominare i Direttori delle Figlie della Carità 1;
  5. concedere l’affiliazione a benefattori ed amici della Congre- gazione, indicando i benefici spirituali che loro spettano;
  6. con il consenso del suo Consiglio, incitare le province a par- tecipare alle attività missionarie internazionali (opere, impegni);
  7. con il consenso del suo Consiglio, e udite le parti interessate, costituire delle regioni al di fuori del territorio delle province e appro- vare le regioni erette dai Visitatori;
  8. con il consenso del suo Consiglio, approvare lo Statuto di ogni Conferenza di Visitatori;
  9. organizzare il lavoro del Consiglio generale e i servizi degli Assistenti generali.
  1. — Il Superiore generale ha il suo domicilio in Roma. Non può cambiarlo senza il consenso dell’Assemblea generale e senza aver prima consultato la Santa Sede.
  2. — Le disposizioni emanate dal Superiore generale hanno vigore fino alla seguente Assemblea generale, a meno che non sia stato sta- bilito diversamente dallo stesso Superiore generale o dal suo suc- cessore.
  3. — I Visitatori, i Superiori e gli altri ufficiali della Congrega- zione, come pure i Direttori provinciali delle Figlie della Carità, termi- nato il loro mandato, rimangono in carica fino all’entrata in servizio dei loro successori; questo per una ragione di buon ordine.

 

1 Il Superiore generale esercita sulle Figlie della Carità l’autorità concessagli dalla Santa Sede, nel senso che è spiegato nelle loro Costituzioni.

  1. Il Vicario generale (aa. 108-114)
  1. — § 1. Il Vicario generale cessa dal suo ufficio:
  1. per accettazione dell’ufficio da parte del suo successore;
  2. per rinuncia accettata dall’Assemblea generale o dalla Santa Sede;
  3. per deposizione decisa dalla Santa Sede.

§ 2. Se il Vicario generale fosse diventato chiaramente indegno o inabile ad assolvere il suo ufficio, spetterà al Superiore generale con il suo Consiglio, escluso però lo stesso Vicario generale, giudicare il caso e informarne la Santa Sede, alle cui disposizioni ci si dovrà attenere.

  1. — Il Vicario generale che abbia assunto il governo della Con- gregazione come Superiore generale, allo scadere del sessennio può venire immediatamente eletto Superiore generale, ed essere anche rieletto.

  1. Gli Assistenti generali (aa. 115-118)
  1. — Fermo restando quanto stabilito nelle Costituzioni, art. 116 § 2:

§ 1. Gli Assistenti generali sono eletti da diverse province e tenendo conto, per quanto possibile, delle varie culture presenti nella Congre- gazione.

§ 2. Il numero degli Assistenti generali è determinato dall’Assem- blea generale.

  1. — Gli Assistenti devono risiedere nella casa in cui risiede il Superiore generale. Per formare il Consiglio generale, oltre al Superiore generale o al Vicario generale, si richiede la presenza di almeno due Assistenti.
  2. — Tuttavia, qualora, per una giusta causa, fossero assenti gli Assistenti generali, in modo da venire a mancare il numero richiesto per il Consiglio, il Superiore generale può chiamare a prendere parte allo stesso Consiglio, con diritto di voto, uno degli ufficiali della Curia generalizia, nell’ordine seguente: il Segretario generale, l’Economo generale, o il Procuratore generale presso la Santa Sede.
  3. — Gli Assistenti generali cessano dal loro ufficio:
  1. per accettazione dell’ufficio da parte dei loro successori;
  2. per rinuncia accettata dal Superiore generale con il consenso degli altri Assistenti o dall’Assemblea generale;
  3. per deposizione decisa dal Superiore generale con il consenso degli altri Assistenti, e approvata dalla Santa Sede.
  1. Gli ufficiali della Curia generalizia (a. 119)
  1. — § 1. Il Segretario generale:
  1. è a servizio del Superiore generale per redigere quanto riguarda l’intera Congregazione;
  2. partecipa per ufficio al Consiglio generale, ma senza voto, con l’incarico di redigerne gli atti;
  3. può suggerire al Superiore generale nomi di confratelli per- ché, a norma del diritto proprio, li nomini quali suoi collabo- ratori, sotto la sua direzione, per l’ordinamento dell’archivio, per curare le pubblicazioni e attendere alla corrispondenza.

§ 2. Se il Segretario generale fosse impedito dall’attendere al suo ufficio, spetta al Superiore generale nominare temporaneamente uno degli Assistenti o uno degli ufficiali o uno dei suoi collaboratori che lo sostituisca.

  1. — § 1. L’Economo generale, in forza del suo ufficio, ammini- stra, sotto la direzione del Superiore generale con il suo Consiglio e a norma del diritto universale e proprio, i beni della Congregazione e quelli affidati alla Curia generalizia.

§ 2. Col consenso del Superiore generale visita gli Economi pro- vinciali, anzi, in particolari situazioni, anche gli Economi delle case o gli amministratori delle opere di maggiore importanza.

  1. — § 1. Al Procuratore generale presso la Santa Sede spetta:
  1. occuparsi delle richieste di facoltà ordinarie da ottenere dalla Santa Sede;
  2. trattare presso la Santa Sede, con il consenso del Superiore generale, e dopo aver sentito i Visitatori interessati, gli affari della Congregazione, delle province, delle case e dei confratelli.

§ 2. Il Procuratore generale presso la Santa Sede, per incarico del Superiore generale dato per iscritto, può, a norma del diritto, esercitare l’ufficio di Postulatore generale della Congregazione presso la Curia Romana.

CAPITOLO II

L’amministrazione provinciale, regionale e locale

  1. Le province e le viceprovince (aa. 120-122)
  1. — Sebbene ogni provincia sia circoscritta da confini territoriali, nulla impedisce che una casa di una provincia, a norma dell’art. 107,   7º delle Costituzioni, si trovi nel territorio di un’altra provincia.
  1. — § 1. La viceprovincia è l’unione di più case, circoscritta da confini territoriali, che, in base a una convenzione intervenuta con una provincia, ne dipende e forma con essa un tutt’uno. A capo di essa c’è un Vicevisitatore, con potestà ordinaria propria, a norma del diritto universale e proprio.

§ 2. Può essere costituita anche una viceprovincia che dipenda non da una provincia pienamente costituita, ma direttamente dall’au- torità del Superiore generale; ne è a capo un Vicevisitatore con potestà ordinaria propria.

§ 3. La viceprovincia è, per sua natura, provvisoria. Essa diventerà provincia quando si verifichino le condizioni richieste.

§ 4. Ciò che nelle Costituzioni e negli Statuti viene stabilito circa le province, vale, fatte le debite proporzioni, anche per la viceprovincia, a meno che non sia detto espressamente il contrario nelle stesse Costi- tuzioni e negli Statuti o nelle Norme e convenzioni di ciascuna vice- provincia.

  1. — § 1. Quando dalla divisione di una provincia se ne fonda un’altra distinta dalla prima, anche tutti i beni che erano a disposizione della provincia, e i debiti contratti dalla medesima, devono venir divisi dal Superiore generale col suo Consiglio proporzionalmente secondo giustizia ed equità, rispettando le intenzioni dei fondatori o donatori,   i diritti legittimamente acquisiti, e anche le Norme proprie secondo cui è retta la provincia.

§ 2. La divisione dell’archivio della provincia madre è riservata alla decisione del Superiore generale, dopo aver sentito i Visitatori interessati.

  1. Il Visitatore e il Vicevisitatore (aa. 123-125)
  1. — Ciò che nelle Costituzioni e negli Statuti viene stabilito circa il Visitatore, vale anche per il Vicevisitatore, a meno che nelle Costitu- zioni o negli Statuti stessi, o nelle Norme e nelle convenzioni di cia- scuna viceprovincia non venga esplicitamente disposto il contrario.
  2. — § 1. Il Visitatore è nominato per sei anni dal Superiore gene- rale col consenso del suo Consiglio, dopo aver consultato almeno i membri della provincia che hanno voce attiva. Allo stesso modo e alle stesse condizioni, il Visitatore può essere confermato dal Superiore generale una volta per un triennio.

§ 2. Le modalità e le circostanze della consultazione possono essere stabilite dall’Assemblea provinciale con l’approvazione del Supe- riore generale con il consenso del suo Consiglio.

§ 3. L’Assemblea provinciale può proporre all’approvazione del Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, un modo proprio

di elezione del Visitatore. Ma questa elezione deve riunire almeno le tre condizioni seguenti:

  1. che l’incarico non sia inferiore a tre anni e non oltrepassi sei anni;
  2. che il Visitatore eletto non resti in carica oltre nove anni continui;
  3. che nei primi due scrutini sia richiesta la maggioranza assoluta dei voti, tolte le schede nulle; che al terzo scrutinio godano di voce passiva solo i due che nel secondo scrutinio hanno otte- nuto il maggior numero di voti, anche se uguale;
  4. in caso di parità di voti, si ritenga eletto il più anziano di vocazione o di età.

§ 4. Perché il Visitatore eletto o rieletto possa entrare in carica, si richiede la conferma del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.

  1. — È compito del Visitatore:
  1. elaborare il progetto provinciale, secondo le Norme provinciali e con il consenso del suo Consiglio;
  2. con il consenso del suo Consiglio e dopo aver consultato il Superiore generale, nel rispetto delle norme stabilite, fondare o sop- primere un’opera di grande rilievo per una casa;
  3. dopo aver sentito il suo Consiglio e  dopo  aver  consultato,  per quanto possibile, gli interessati, destinare i confratelli alle diverse case, secondo le necessità delle medesime. Nei casi più urgenti, tutta- via, il Visitatore deve almeno informare il suo Consiglio;
  4. con il consenso del suo Consiglio e seguendo le Norme provin- ciali, nominare l’Economo provinciale e il Direttore del seminario interno e del seminario maggiore;
  5. approvare il progetto comunitario delle case, preparato dal Superiore locale con la sua comunità;
  6. mandare al Superiore generale le relazioni sullo stato della provincia e delle visite d’ufficio fatte alle case;
  7. con il consenso del suo Consiglio, stipulare contratti necessari ed utili, a norma del diritto universale e proprio;
  8. dopo aver sentito il suo Consiglio, nominare, in tempo utile,   la commissione preparatoria per l’Assemblea provinciale;
  9. usufruire della prerogativa di dirimere la parità di voti, a norma del diritto;
  10. informare quanto prima il Superiore generale dell’emissione dei voti fatta dai confratelli e della loro incorporazione alla Congrega- zione, e degli ordini da essi ricevuti;
  1. aver cura, personalmente o con l’aiuto di persone competenti, dell’archivio provinciale;
  2. approvare i confratelli e dar loro la giurisdizione per le con- fessioni dei membri della Comunità, ed anche, salvo il diritto dell’Or- dinario del luogo, per la sacra predicazione della parola di Dio, e di delegare ad altri le stesse facoltà;
  3. con il consenso del suo Consiglio e per giusti motivi dispen- sare dalle Norme provinciali in casi particolari.
  4. regolarizzare la situazione dei missionari che si trovano in situazioni irregolari.
  1. — Il Vicevisitatore ha gli stessi diritti, le stesse facoltà e gli stessi doveri del Visitatore, a meno che nelle Costituzioni e negli Statuti non sia espressamente disposto il contrario.
  2. — Le disposizioni del Visitatore rimangono in vigore fino all’As- semblea provinciale seguente, a meno che non sia stato disposto altri- menti dal Visitatore stesso o dal suo successore.
  3. — § 1. Quando si renda vacante l’ufficio di Visitatore, il governo della provincia passa temporaneamente all’Assistente del Visitatore; se poi non vi fosse un Assistente, il governo passa al Consultore provin- ciale più anziano per nomina, per vocazione o per età, a meno che non sia stato disposto diversamente dal Superiore generale.

§ 2. L’Assemblea provinciale può proporre all’approvazione del Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, un modo proprio di provvedere al governo temporaneo della provincia, in caso di morte del Visitatore o nel caso che questi cessi dall’ufficio.

  1. L’Assistente del Visitatore (a. 126)

73. — § 1. L’Assistente del Visitatore è uno dei Consultori provin- ciali, e viene eletto dagli stessi Consultori insieme con il Visitatore,       a meno che non sia stato disposto diversamente dall’Assemblea pro- vinciale.

§ 2. In assenza del Visitatore, l’Assistente ha la medesima autorità del Visitatore, eccetto per quanto il Visitatore ha riservato a sé.

§ 3. In caso di impedimento del Visitatore, l’Assistente lo sostitu- isce a tutti gli effetti, per la durata dell’impedimento. Sarà poi il Con- siglio provinciale, senza il Visitatore, a giudicare circa l’impedimento   e ad informarne al più presto il Superiore generale, alle cui disposizioni ci si dovrà attenere.

  1. Il Consiglio del Visitatore (a. 127)

74. — § 1. I Consultori sono nominati dal Visitatore per un triennio, dopo aver consultato almeno i confratelli della provincia che godono   di voce attiva. Nel medesimo modo e alle stesse condizioni, i Consultori possono essere confermati per un secondo e per un terzo triennio,   ma non per un quarto.

§ 2. L’Assemblea provinciale può proporre all’approvazione del Su- periore generale con il consenso del suo Consiglio un modo proprio per designare o eleggere i Consultori, stabilire il loro numero, determinare il tempo della nomina e della durata in carica. Il Visitatore deve infor- mare il Superiore generale dell’avvenuta designazione dei Consultori.

§ 3. Un Consultore provinciale può, per gravi motivi, essere rimosso dall’ufficio dal Superiore generale, su proposta del Visitatore con il consenso degli altri Consultori.

§ 4. Ciò che all’art. 73, § 2 e § 3 si dice dell’Assistente provinciale, vale anche per il Consultore  provinciale  più  anziano  per  nomina, per vocazione o per età, qualora non vi sia l’Assistente provinciale,        a meno che nelle Norme provinciali non sia disposto diversamente.

  1. L’Economo provinciale (a. 128)
  1. — L’Economo viene nominato dal Visitatore con il consenso del suo Consiglio, o in altro modo stabilito dalle Norme provinciali.
  2. — Se l’Economo provinciale non è consultore, partecipa al Consiglio provinciale quando è convocato dal Visitatore, ma senza diritto di voto.
  3. — È compito dell’Economo provinciale:
  1. aver cura che il possesso dei beni della provincia sia legittimo davanti alla legge ecclesiastica e a quella civile;
  2. aiutare, con il consiglio e la collaborazione, gli Economi delle case nell’adempimento del loro ufficio, e vigilare sulla loro ammini- strazione;
  3. far sì che ogni casa paghi la somma stabilita per le spese della provincia e mandare, a suo tempo, all’Economo generale la tassa per   il fondo generale;
  4. assicurarsi che venga pagato il giusto stipendio a coloro che lavorano alle dipendenze della Congregazione, e che si osservino scru- polosamente le leggi civili circa le tasse e le assicurazioni sociali;
  5. tenere sempre in ordine i vari registri delle uscite e delle entrate, come pure gli altri documenti;
  6. rendere conto della sua amministrazione al Visitatore e al suo Consiglio, a norma dell’art. 103.
  1. Le regioni

78. — § 1. La regione è un territorio, con almeno una casa, che appartiene a una provincia o che dipende direttamente dal Superiore generale.

§ 2. La regione è eretta dal Superiore generale con il suo Consi- glio o dal Visitatore con il suo Consiglio. È affidata ad un Superiore regionale.

§ 3. Il Superiore regionale è munito di facoltà delegate dal Supe- riore generale o dal Visitatore, in vista di favorire la realizzazione della missione propria della Congregazione.

§ 4. Se il Superiore regionale è nominato dal Visitatore con il suo Consiglio, la sua nomina deve essere confermata dal Superiore generale con il suo Consiglio (cf. Cost. 125, 5º).

§ 5. La regione è costituita con una convenzione scritta che precisi le facoltà delegate e gli impegni reciproci tra il Superiore generale o il Visitatore e il Superiore regionale.

§ 6. Una regione può essere costituita sia in vista della sua pro- pria autonomia diventando una vice-provincia o provincia,  sia  per- ché una vice-provincia o provincia non può più mantenere la sua autonomia.

§ 7. Perché una regione possa essere eretta in vice-provincia o una vice-provincia in provincia, è necessario che la regione o la vice-provin- cia abbiano una concreta possibilità di avere vocazioni e una base eco- nomica sufficiente per il mantenimento della missione e dei confratelli.

  1. Le Conferenze di Visitatori

79. — § 1. Per favorire la collaborazione tra le province nel campo della missione, della comunicazione e della formazione, i Visitatori devono costituire delle Conferenze di Visitatori.

§ 2. Queste Conferenze salvaguardino sempre l’unità della Con- gregazione, l’autonomia delle province e i principi di sussidiarietà e di corresponsabilità.

§ 3. Spetta ad ogni Conferenza redigere il proprio Statuto e sot- tometterlo al Superiore generale con il suo Consiglio.

  1. Uffici dell’amministrazione locale (aa. 129-134)
  1. — Il Superiore locale ha il diritto e il dovere di:
  1. informare il Visitatore sulla situazione della casa affidatagli;
  2. assegnare ai confratelli della casa incarichi e uffici, la cui attri- buzione non sia riservata ai Superiori maggiori;
  1. convocare e dirigere l’Assemblea domestica;
  2. preparare, insieme con la comunità, il progetto comunitario della sua casa e sottoporlo all’approvazione del Visitatore;
  3. avere un archivio e il sigillo della casa;
  4. comunicare ai confratelli i decreti e le notizie della Congre- gazione;
  5. curare che siano soddisfatti gli obblighi di Messe.
  1. — § 1. Il Superiore locale amministra la casa con la collabo- razione di tutti i confratelli, specialmente dell’Assistente e dell’Eco- nomo, che vengono nominati secondo quanto prescrivono le Norme provinciali.

§ 2. L’Assistente, in assenza del Superiore, ne esercita interamente l’Ufficio, secondo le norme stabilite dal diritto proprio.

§ 3. Gli incontri dei confratelli della comunità, fatti a modo di Consiglio, siano frequenti.

CAPITOLO III

Le Assemblee

  1. Principi generali (aa. 135-136)
  1. — I Superiori e i confratelli preparino le Assemblee e vi parte- cipino attivamente; osservino poi fedelmente le disposizioni e le norme da esse emanate.
  2. — § 1. Per le elezioni si richiedono almeno tre scrutatori.

§ 2. Sono scrutatori di diritto, insieme con il presidente e il segre- tario, dopo la sua elezione, i due membri dell’Assemblea più giovani per età.

§ 3. In apertura di Assemblea si procede all’elezione del segretario, che ha per compito di:

  1. svolgere l’incarico di primo scrutatore;
  2. stendere le relazioni delle sessioni e redigerne i documenti.
  1. — Prima e durante l’Assemblea si deve favorire il libero scambio di notizie sulle questioni da decidere e sulle qualità di coloro che sono da eleggersi.
  2. — Terminata la trattazione degli argomenti, gli atti dell’As- semblea, approvati dai suoi membri, devono essere sottoscritti dal presidente dell’Assemblea, dal suo segretario e da tutti i partecipanti e, autenticati dal sigillo, devono essere conservati accuratamente in archivio.
  1. L’Assemblea generale (aa. 137-142)
  1. — L’Assemblea generale ha il diritto di fare Dichiarazioni con valore dottrinale e di indole esortativa.
  2. — § 1. L’Assemblea generale ordinaria si deve tenere nel corso del sesto anno successivo all’ultima Assemblea generale ordinaria.

§ 2. L’Assemblea generale straordinaria si tiene ogni qualvolta il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio e dopo aver sen- tito i Visitatori, lo riterrà necessario.

§ 3. L’Assemblea generale deve essere preceduta dalle Assemblee provinciali.

  1. —  § 1.  Spetta al Superiore generale stabilire, con il consenso del suo Consiglio, quando e dove tenere l’Assemblea generale.

§ 2. Tuttavia, nel corso del sesto anno, per un giusto motivo, l’As- semblea generale potrà venire anticipata o differita di sei mesi rispetto al giorno d’inizio della precedente Assemblea generale ordinaria, mediante un decreto del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.

  1. — § 1. Il Superiore generale, il Vicario generale e gli Assistenti generali, che terminano il loro mandato, rimangono membri dell’As- semblea nelle successive sessioni della medesima.

§ 2. Oltre coloro che, a norma delle Costituzioni, devono parteci- pare per ufficio all’Assemblea generale, sarà presente un deputato per ogni provincia e viceprovincia in rappresentanza dei primi cento con- fratelli che hanno voce attiva; se poi i confratelli che hanno voce attiva sono più di cento, vi sarà un altro deputato per ogni settantacinque e per la rimanente frazione di questo numero. Il numero dei deputati all’Assemblea generale va calcolato in base al numero dei confratelli aventi voce attiva nel giorno dell’elezione dei deputati nell’Assemblea provinciale.

§ 3. Quando fosse vacante l’ufficio di Visitatore, va all’Assemblea generale colui che ha il governo temporaneo della provincia. Se il Visi- tatore fosse legittimamente impedito di andare all’Assemblea generale, al suo posto va colui che lo sostituisce nell’ufficio. Se poi questi fosse stato eletto deputato, andrà all’Assemblea generale il primo sostituto.

  1. — § 1. Il Superiore generale con il suo Consiglio avrà cura che, nel caso in cui nessun Fratello risulti eletto per partecipare all’Assem- blea generale, sia assicurata la presenza di Fratelli in essa.

§ 2. Il Superiore generale con il suo Consiglio provvederà inoltre  a risolvere quei casi, in cui sia impossibile una legittima elezione di delegati all’Assemblea generale, ma sia comunque importante la loro presenza in essa.

  1. — § 1. A tempo opportuno, prima della convocazione dell’As- semblea generale, il Superiore generale con il suo Consiglio, dopo aver sentito i Visitatori e tenendo conto delle diverse regioni ed opere, nomina la commissione preparatoria.

§ 2 . Pur lasciando al Superiore generale con il suo consiglio piena libertà di ordinare i lavori della commissione preparatoria secondo criteri di opportunità, i compiti della medesima commissione potreb- bero essere i seguenti:

  1. chiedere alle province e ai singoli confratelli quali problemi,    a loro parere, siano più urgenti, e con che metodo debbano essere trattati in Assemblea generale;
  2. ricevute le risposte, scegliere, secondo le necessità, gli argo- menti più urgenti e più generali, preparare studi e raccogliere le fonti, e mandare tutto ai Visitatori, in tempo utile, prima  che si tengano le Assemblee domestiche;
  3. ricevere le proposte o postulati delle Assemblee provinciali e gli studi elaborati dalle province, come anche i postulati che vorrà proporre il Superiore generale, dopo aver sentito il suo Consiglio;
  4. disporre ordinatamente tutti i dati acquisiti e ricavarne un documento di lavoro, e spedire quindi il tutto tempestivamente in modo che i membri dell’Assemblea e i loro sostituti lo pos- sano avere tra mano due mesi prima dell’inizio dell’Assemblea generale.

§ 3. Una volta iniziata l’Assemblea, il compito di questa commis- sione è esaurito. Tuttavia il suo presidente, personalmente o per mezzo di altri, se ciò sembrerà opportuno, farà una relazione sul lavoro della commissione.

  1. — § 1. Il giorno dell’elezione del Superiore generale, gli elettori offriranno a Dio la Messa per il buon risultato dell’elezione e, dopo una breve esortazione, all’ora stabilita, inizieranno la sessione sotto la dire- zione del presidente.

§ 2. Gli elettori scriveranno su schede appositamente preparate il nome di colui che vorranno eleggere Superiore generale.

§ 3. Se, al conteggio, risultasse che il numero delle schede è supe- riore a quello degli elettori, tutto si considera nullo, e si deve ripetere l’operazione di voto.

  1. — Il direttorio approvato da un’Assemblea rimane in vigore fino a che non sia mutato o abrogato da un’altra.
  1. L’Assemblea provinciale (aa. 143-146)
  1. — Le Norme emanate dall’Assemblea provinciale sono regole generali che vanno applicate in tutti i casi contemplati dalle Norme stesse. Tuttavia tali Norme non toccano l’autorità del Visitatore, quale viene descritta dal diritto universale e proprio, né il suo potere esecu- tivo, necessario al compimento del suo ufficio. Rimangono in vigore fino a che non siano revocate da una successiva Assemblea provinciale o dal Superiore generale.
  2. — Spetta al Visitatore, sentito il suo Consiglio, fissare la data e designare la Casa in cui si deve tenere l’Assemblea provinciale.
  3. — Il Superiore generale renderà nota al Visitatore la sua deci- sione riguardante le Norme provinciali entro due mesi dalla data in cui le avrà ricevute.
  4. — Devono partecipare all’Assemblea provinciale, se non è sta- bilito diversamente nelle Norme provinciali, tanti deputati eletti entro un unico collegio provinciale, formato da tutti i confratelli che hanno voce passiva, quanti sono i deputati che devono partecipare per ufficio con l’aggiunta di un deputato ogni 25 confratelli che hanno voce attiva, e di uno per la rimanente frazione di questo numero.
  5. — Si ritengano eletti deputati coloro che, entro un unico colle- gio provinciale, hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, i più anziani per vocazione o per età; altrettanti sono i sostituti, secondo la graduatoria dei voti riportati.
  6. — Se il Superiore di una casa, per qualche impedimento, non può recarsi all’Assemblea provinciale, in suo luogo andrà l’Assistente  di casa. Se poi l’Assistente fosse già eletto deputato, lo sostituirà un altro dall’elenco dei sostituti.
  7. — L’Assemblea provinciale può proporre all’approvazione del Superiore generale, col consenso del suo Consiglio, un sistema proprio di rappresentanza all’Assemblea provinciale, a condizione però che il numero dei deputati eletti sia superiore al numero di coloro che devono parteciparvi per ufficio.
  8. — Spetta alle singole province darsi, durante l’Assemblea, pro- prie norme di procedura, ossia un Direttorio, entro i limiti del diritto universale e proprio.
  9. — L’Assemblea procede all’elezione dei deputati e dei sostituti all’Assemblea generale in scrutini distinti, a maggioranza assoluta di voti. Se nel primo e nel secondo scrutinio nessuno risulterà eletto, nel terzo si riterrà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano per vocazione o per età.

SEZIONE II

I BENI TEMPORALI (aa. 148-155)

  1. — La Congregazione rifletta assiduamente su questi principi, li accolga di cuore e li metta in pratica con fiducia e coraggio:
  1. lo sforzo concorde per instaurare quella sobrietà di vita che, con la forza dell’esempio, più che con le parole, nel nome della povertà di Cristo si oppone alla cupidigia che scaturisce dalla società dell’opu- lenza e alla bramosia delle ricchezze, che manda in rovina quasi tutto il mondo (cf. RC III, 1);
  2. la preoccupazione effettiva di impiegare i propri beni per pro- muovere la giustizia sociale;
  3. l’alienazione dei beni, quando siano superflui, a favore dei poveri.
  1. — Tenendo presente il principio di equità, il Superiore gene- rale, con il consenso del suo Consiglio, ha il diritto di fissare una tassa per le province; lo stesso può fare il Visitatore, con il consenso del suo Consiglio, per le case della provincia.
  2. —  Si devono amministrare sotto la vigilanza dei Superiori e  dei loro Consigli i beni affidati alla Congregazione soltanto in ammi- nistrazione.
  3. — § 1. Gli Economi devono rendere conto ai Superiori,  e  tenere informati i confratelli della loro amministrazione.

§ 2. I registri delle entrate e delle uscite e la relazione sullo stato patrimoniale dovranno essere esaminati dal Superiore generale con il suo Consiglio una volta all’anno per quanto riguarda l’Economo gene- rale; dal Visitatore col suo Consiglio due volte all’anno per quanto riguarda l’Economo provinciale; dal Superiore locale ogni mese per quanto riguarda l’Economo di casa. I registri e la relazione saranno firmati soltanto se risulteranno esatti.

§ 3. I confratelli che hanno l’amministrazione di opere particolari, tanto di una provincia quanto di una casa, presenteranno i registri delle entrate e delle uscite ai loro rispettivi Superiori, alle scadenze e nei modi stabiliti dalle Norme provinciali.

§ 4. Se invece i beni non  sono  proprietà  della  Congregazione, ma sono stati affidati in amministrazione, i loro registri si devono pre- sentare sia ai loro proprietari sia ai Superiori della Congregazione.

§ 5. L’Economo generale presenti una relazione generale della sua Amministrazione: ai Visitatori alla fine di ogni anno; ogni sei anni all’Assemblea generale.

§ 6. I Visitatori, per le loro province, manderanno un resoconto al Superiore generale alla fine dell’anno.

§ 7. Gli Economi provinciali presentino ai confratelli della provin- cia una relazione generale della loro amministrazione e del patrimonio della provincia, secondo quanto prescrivono le Norme provinciali.

  1. — Tutti gli amministratori, tanto i Superiori quanto gli Eco- nomi, non possono compiere atti amministrativi in nome della Con- gregazione, se non entro i limiti del loro ufficio e a norma del diritto. Perciò la Congregazione, la provincia e le case devono rispondere sol- tanto degli atti amministrativi compiuti in conformità alle suddette norme; degli altri risponderanno coloro che avranno posto atti illeciti o invalidi. Tuttavia se una persona giuridica della Congregazione avesse contratto, sia pure con il permesso, debiti o obbligazioni, ne dovrà rispondere con i propri mezzi.
  2. — § 1. L’Assemblea generale può fissare una somma, oltre la quale il Superiore generale non può fare spese straordinarie.

§ 2. I Visitatori possono fare spese secondo le Norme fissate dall’Assemblea provinciale.

§ 3. I Superiori locali possono fare spese entro i limiti stabiliti dalle Norme provinciali.

  1. — I Superiori non permettano che si contraggano debiti, se non consti con certezza che si possono pagare gli interessi passivi del capitale con le entrate ordinarie, e che si possa restituire, entro il tempo previsto, la somma presa a prestito, attraverso il riscatto legale delle rate annue.
  2. — § 1. Si osservino scrupolosamente le norme di legge sul lavoro, sulle assicurazioni e sulla giustizia, nei confronti delle persone che lavorano nelle case e nelle opere della Congregazione.

§ 2. I Superiori siano oltremodo cauti nell’accettare pie fondazioni che impongono obblighi a lunga scadenza. Non si accettino oneri perpetui.

§ 3.  Non si facciano donazioni con i beni della comunità, se non a norma delle Costituzioni e degli Statuti.

§ 4. Quando si accettano beni destinati per testamento o per dona- zione alla Congregazione, alla provincia o alla casa, si rispetti la volontà del donante circa la loro proprietà e il loro uso.

§ 5. Si provveda all’assicurazione sociale dei confratelli a cura della Congregazione o del Vescovo o di altri per i quali essi prestano   il loro servizio. Inoltre le case, le province e la stessa Curia generalizia sottoscrivano assicurazioni convenienti contro pericoli di vario tipo.

Statuti della Congregazione della Missione        281

STATUTI DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE

CAPITOLO I

LA VITA NELLA CONGREGAZIONE

L’attività apostolica (aa. 10-18)        255

CAPITOLO II

La vita comunitaria (aa. 19-27)        257

CAPITOLO III

La castità, la povertà, l’obbedienza e la stabilità (aa. 28-39)        258

CAPITOLO IV

La preghiera (aa. 40-50)        259

CAPITOLO V

I membri della Congregazione        259

  1. L’ammissione in Congregazione  (aa. 53-58)        259
  2. Diritti e doveri dei membri della Congregazione (aa. 59-64)        260
  3. Ascrizione dei confratelli ad una provincia e ad una casa

(aa. 65-77)        261

5.  Uscita e dimissione dalla Congregazione (aa. 68-76)        262

CAPITOLO VI

La formazione        263

  1. – LA PASTORALE VOCAZIONALE        263
  2. 263
  1. Principi  generali (aa. 77-81)        263
  2. Il seminario interno  (aa. 82-86)        264
  3. Il seminario maggiore  (aa. 87-90)        264
  4. La formazione dei Fratelli  (aa. 91-92)        265
  5. I Superiori e gli insegnanti (aa. 93-95)        265

L’ORGANIZZAZIONE

SEZIONE I – IL GOVERNO        266

CAPITOLO I

L’amministrazione centrale        266

  1. Il Superiore generale  (aa. 101-107)        266
  2. Il Vicario generale  (aa. 108-114)        268
  3. Gli Assistenti generali  (aa. 115-118)        268
  4. Gli ufficiali della Curia Generalizia (a. 119)        269

CAPITOLO II

L’amministrazione provinciale, regionale e locale        269

  1. Le province e le viceprovince (aa. 120-122)        269
  2. Il  Visitatore  e  il Vicevisitatore (aa. 123-125)        270
  3. L’Assistente del Visitatore  (a. 126)        272
  4. Il Consiglio del Visitatore (a. 127)        273
  5. L’Economo provinciale (a. 128)        273
  6. Le regioni        274
  7. Le Conferenze di Visitatori        274
  8. Uffici  dell’amministrazione  locale (aa. 129-134)        274

CAPITOLO III

Le Assemblee        275

  1. Principi  generali (aa. 135-136)        275
  2. L’Assemblea  generale (aa. 137-142)        276
  3. L’Assemblea  provinciale (aa. 143-146)        278

SEZIONE II – I BENI TEMPORALI (aa. 148-155)        279

Appendice        283

APPENDICE

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO FONDAMENTALE SULLA POVERTÀ

  1. CONTENUTO DELLO STATUTO

Nello statuto fondamentale si possono notare questi elementi nor- mativi:

  1. — Si presuppone che i membri della Congregazione mantengono la proprietà dei beni immobili e dei benefici semplici che possiedono   o che possederanno in futuro.
  2. — I membri della Congregazione sono tenuti a disporre dei frutti dei loro beni in opere pie. Questa è la norma principale e positiva, che nasce dall’orientamento vincenziano, per cui disponiamo di noi e dei nostri beni a servizio dell’evangelizzazione dei poveri; questo è l’eccel- lente e straordinario valore evangelico dello statuto. Alle necessità dei genitori e dei parenti poveri si deve provvedere prima di tutto per dovere di pietà e di giustizia.
  3. — I membri della Congregazione non possono tenere i frutti. Questa è una norma negativa per cui ci è proibito « capitalizzare », accumulando i frutti e così arricchire. È una norma che deriva dalla povertà evangelica, che è povertà non solo di spirito, ma anche reale.
  4. — I membri della Congregazione possono, col permesso del Superiore, servirsi dei frutti per uso personale. Questa è una norma permissiva: è chiaro infatti che qui si tratta solo di una concessione, non di un orientamento positivo raccomandato (cf. SV XII, 382).
  5. — I membri della Congregazione non hanno l’uso libero dei loro beni, anche perché devono dipendere dai Superiori. Questa norma deriva dalla dimensione comunitaria della nostra povertà.

  1. SPIEGAZIONE DELLO STATUTO
  1. — I beni immobili e i benefici semplici sono considerati nello statuto in quanto sono fonti da cui derivano dei frutti. Oggi perciò       si possono paragonare a questi beni tutti gli altri beni veramente fruttiferi e i diritti a ricevere frutti, secondo la stima comune dei  diversi luoghi.
  1. — Nulla è detto, nello statuto, dei beni mobili che non proven- gono da beni fruttiferi; però secondo il suo spirito, quei beni mobili non possono sfuggire alla norma principale e positiva, per cui siamo tenuti a disporre di essi a servizio dell’evangelizzazione dei poveri o direttamente o mediante la comunità, né possono sfuggire alle altre norme.
  2. — Lo statuto fondamentale non è l’unica fonte delle norme che regolano il nostro voto di povertà.
  3. — Per comprendere meglio lo spirito dello statuto fondamentale, sarà utile tenere presenti alcuni  principi  della  povertà  vincenziana, ad esempio:
  1. la nostra consacrazione ad evangelizzare i poveri;
  2. la povertà in spirito (cf. Conferenza di san Vincenzo del 14 no- vembre 1659; RC III, 4, 7);
  3. la comunione dei beni (RC III, 3, 4, 5, 6);
  4. la conformità della nostra vita con quella dei poveri (RC III, 7);
  5. la legge universale del lavoro (cf. Conferenza di san Vincenzo del luglio 1655);
  6. i frutti del nostro lavoro sono beni della comunità;
  7. i beni della comunità vanno considerati come patrimonio dei poveri; non ci è lecito né individualmente né collettivamente, conser- vare beni improduttivi o non collocati nel modo più fruttuoso per la promozione dei poveri;
  8. la comunità ha la proprietà dei beni, affinché possiamo svol- gere gratuitamente, secondo la necessità, i nostri ministeri e farne elargizioni ai poveri (cf. Conferenza di san Vincenzo del 14 novem-    bre 1659; RC III, 2).

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